venerdì 18 marzo 2016

Referendum 17 aprile 2016, la storia normativa

Esplodono in rete gli appelli per votare Si o No al referendum abrogativo che vorrebbe fermare la ricerca di idrocarburi vicino alle nostre coste. La cosa che rimane oscura ai più è cosa si vuole effettivamente abrogare. Per questo ritengo utile riassumere (per quanto è possibile) la storia normativa dell'oggetto del referendum, il comma 17 dell'art.6 del decreto legislativo n.152 del 2006.

Il suddetto comma viene inserito nel 2010 ed è da allora che viene istituito il divieto di ricerca, esplorazione e coltivazione degli idrocarburi a mare entro le dodici miglia e la valutazione di impatto ambientale oltre tale limite:
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di 18 idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo.
Il divieto, così come era, avrebbe bloccato le attività già in essere nelle aree entro le dodici miglia ed infatti il comma è stato modificato con decreto legge 22 giugno 2012 n. 83:
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attivita'...
Con questa modifica, si permette la prosecuzione delle attività per le aziende che erano già state autorizzate al momento dell'istituzione del divieto nel 2010.

Arriviamo quindi all'oggetto del contendere, ovvero ciò che è stato modificato con la legge 28 dicembre 2015, n. 208:
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa  lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia  ambientale. Sono sempre assicurate le attivita' di manutenzione  finalizzate  all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti  e  alla  tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni... 
Il referendum chiede di abrogare parte del terzo periodo, ovvero chiede di cancellare quanto segue:

"per la durata di vita utile  del giacimento,  nel  rispetto  degli  standard   di   sicurezza   e di salvaguardia ambientale"
Il periodo originale:
I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia  ambientale.
Diventa:
 I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi.

Questo comporta la non rinnovabilità dell'autorizzazione (ed un ritorno alle condizioni del 2012), in caso che il giacimento non sia ancora esaurito, come invece si intendeva ottenere con la modifica introdotta a fine 2015.

Se questa operazione sia da considerarsi positiva o negativa, ognuno ha e deve avere la propria opinione. Nei prossimi post cercherò di mettere insieme le motivazioni di chi sostiene il Sì e di chi sostiene il No.

In ogni caso sconsiglio l'astensione nel modo più assoluto, essendo questo un momento di democrazia per tutti.

La piattaforma Angela-Angelina, installata nel 1997 da Eni.
 Estrae gas naturale al largo della costa del ravennate, in Adriatico

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