Visualizzazione post con etichetta petrolio. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta petrolio. Mostra tutti i post

giovedì 24 marzo 2016

Referendum 17 aprile 2016, le ragioni del No

Dopo aver visto le ragioni del Sì e la storia normativa, vediamo l'altro schieramento.

Ci sono molte persone che vedono nel referendum un'operazione inutile e costosa, che non porterà significativi miglioramenti come auspicato dai vari comitati del Sì. Alcuni si sono espressi pubblicamente a favore del No, elencando diverse ragioni per cui il settore petrolifero debba continuare la propria attività nelle aree a meno di 12 miglia dalle coste, fino all'esaurimento del giacimento come al momento dice la normativa.

Innanzitutto l'inquinamento: le piattaforme non rilasciano alcuno scarto in mare, il catrame che vediamo sulle spiagge è dato dalle imbarcazioni. Oltretutto, i piloni di sostegno sono zone di ripopolamento ittico. Inoltre i rifiuti generati sono di gran lunga inferiori a quelli di un impianto chimico o siderurgico.
Le perforazioni interessano una porzione di fondale molto ridotta, limitatamente al foro ed ai servizi accessori del pozzo. 

Dal punto di vista lavorativo, sebbene il settore sia in contrazione, ci sono ancora 100 mila lavoratori che operano grazie a queste attività estrattive, con 400 imprese e un fatturato di 20 miliardi annui. Senza contare i soldi investiti nella ricerca.

Rispondendo a chi dice che la produzione attuale sia molto limitata rispetto al fabbisogno energetico e quindi trascurabile, viene affermato che in generale l'estrazione "in casa" del gas naturale (che è il prodotto che viene essenzialmente estratto dalle piattaforme in questione) conta fino al 70% del fabbisogno nazionale, con un risparmio in bolletta di circa 4,5 miliardi di euro all'anno.

Infine viene sottolineato che, fino a quando non sarà affrontato seriamente e definitivamente lo sviluppo delle energie rinnovabili, al momento alternative valide non ce ne sono.

Non in pochi, però, hanno puntato il dito su chi ha proposto questo referendum. Diversamente dal solito, esso non è stato chiesto dai cittadini mediante una raccolta di firme, bensì da otto amministrazioni regionali. Questo sarebbe un referendum politico poiché in materia di energia, attraverso le modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016, l'ultima parola spetterebbe al Parlamento e non alle Regioni, che potevano ricavarne degli interessi a livello locale.

Per avere una posizione chiara al riguardo, vi rimando al sito del Comitato degli ottimisti e razionali.



Articolo tratto da: dire.it - firstonline.info - adnkronos.com

lunedì 21 marzo 2016

Referendum 17 aprile 2016, le ragioni del Sì


Innanzitutto viene evidenziato come la norma attuale non permetta l'individuazione di una data di scadenza certa alla coltivazione (i giacimenti minerari sono dello Stato ed il loro sfruttamento è dato in concessione), come invece richiede la normativa comunitaria.

In secondo luogo, a fronte di impatti e rischi ambientali, viene ricordato come la produzione delle piattaforme interessate sia infinitamente minore alla quantità consumata. Se è vero che esse producono il 27% del gas ed il 9% del greggio estratto in Italia, viene sottolineato come questo corrisponda a circa l'1% del fabbisogno nazionale. La cessione delle attività estrattive quindi inciderebbe poco o niente nella nostra economia.

Piuttosto sarebbe di un grande valore politico la vittoria del Sì, che porterebbe in primo piano il problema conosciuto della mancanza di una politica energetica indirizzata verso l'utilizzo di fonti rinnovabili, secondo gli impegni presi all'ultima conferenza sul clima di Parigi (Cop21).

Anche sul piano dell'occupazione, i comitati del Sì ribadiscono come il settore petrolifero abbia già lasciato a casa migliaia di lavoratori impiegati nella raffinazione, rispondendo a chi paventa la perdita di posti di lavoro. Piuttosto dovrebbe essere sviluppato il settore delle energie rinnovabili che, grazie agli incentivi, ha fatto registrare aumenti di fatturato ed occupazione.




Articolo tratto da Lineefuture

venerdì 18 marzo 2016

Referendum 17 aprile 2016, la storia normativa

Esplodono in rete gli appelli per votare Si o No al referendum abrogativo che vorrebbe fermare la ricerca di idrocarburi vicino alle nostre coste. La cosa che rimane oscura ai più è cosa si vuole effettivamente abrogare. Per questo ritengo utile riassumere (per quanto è possibile) la storia normativa dell'oggetto del referendum, il comma 17 dell'art.6 del decreto legislativo n.152 del 2006.

Il suddetto comma viene inserito nel 2010 ed è da allora che viene istituito il divieto di ricerca, esplorazione e coltivazione degli idrocarburi a mare entro le dodici miglia e la valutazione di impatto ambientale oltre tale limite:
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di 18 idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo.
Il divieto, così come era, avrebbe bloccato le attività già in essere nelle aree entro le dodici miglia ed infatti il comma è stato modificato con decreto legge 22 giugno 2012 n. 83:
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi gia' rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attivita'...
Con questa modifica, si permette la prosecuzione delle attività per le aziende che erano già state autorizzate al momento dell'istituzione del divieto nel 2010.

Arriviamo quindi all'oggetto del contendere, ovvero ciò che è stato modificato con la legge 28 dicembre 2015, n. 208:
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa  lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia  ambientale. Sono sempre assicurate le attivita' di manutenzione  finalizzate  all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti  e  alla  tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore delle disposizioni... 
Il referendum chiede di abrogare parte del terzo periodo, ovvero chiede di cancellare quanto segue:

"per la durata di vita utile  del giacimento,  nel  rispetto  degli  standard   di   sicurezza   e di salvaguardia ambientale"
Il periodo originale:
I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia  ambientale.
Diventa:
 I titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi.

Questo comporta la non rinnovabilità dell'autorizzazione (ed un ritorno alle condizioni del 2012), in caso che il giacimento non sia ancora esaurito, come invece si intendeva ottenere con la modifica introdotta a fine 2015.

Se questa operazione sia da considerarsi positiva o negativa, ognuno ha e deve avere la propria opinione. Nei prossimi post cercherò di mettere insieme le motivazioni di chi sostiene il Sì e di chi sostiene il No.

In ogni caso sconsiglio l'astensione nel modo più assoluto, essendo questo un momento di democrazia per tutti.

La piattaforma Angela-Angelina, installata nel 1997 da Eni.
 Estrae gas naturale al largo della costa del ravennate, in Adriatico